Iran by Pier Luigi Petrillo

Iran by Pier Luigi Petrillo

autore:Pier Luigi, Petrillo [Petrillo, Pier Luigi]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Si governano così
ISBN: 9788815313980
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2013-10-14T22:00:00+00:00


3. L’elettorato attivo e passivo

La Costituzione iraniana non fissa direttamente, salvo eccezioni, le condizioni e i limiti per esercitare il diritto di voto, ovvero per essere eletti. Dopo aver riconosciuto, infatti, che gli affari del paese sono gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione, si limita a rinviare alla legge per definire i requisiti di elettorato attivo e passivo (art. 62), ovvero a disporre che il candidato alla carica di presidente della Repubblica debba essere persona (di sesso maschile come s’è visto, cfr. il cap. IV) di rilievo in campo religioso e politico, di origine e nazionalità iraniana, con esperienze politiche alle spalle, affidabile, virtuoso, leale e rispettoso dei principi islamici e costituzionali (art. 115).

È, dunque, alla legge sul diritto di voto del febbraio 1980, redatta dal Consiglio rivoluzionario e poi approvata dal parlamento, che è affidata la disciplina relativa alle condizioni dell’elettorato attivo e passivo.

Fino al 1999, per esercitare il diritto di voto per le politiche e le presidenziali era sufficiente aver compiuto quindici anni e dimostrare di essere cittadino iraniano. Nel 1999, il parlamento ha innalzato a sedici anni l’età minima, escludendo, inoltre, gli incapaci naturali, gli infermi e i condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero gli interdetti per ordine di un tribunale ordinario o speciale.

Per quanto riguarda l’elettorato passivo, la legge del 1980 pone limiti stringenti alla possibilità di candidarsi, prevede il divieto per quanti siano sospettati dalle autorità di polizia o dai servizi segreti di disonestà o di depravazione morale, ovvero di scarsa fedeltà alla Repubblica islamica o ai suoi principi. Una nuova legge del 1984 ha ulteriormente definito i limiti dell’elettorato passivo, richiedendo ai candidati la prova di aver realizzato quanto meno «un impegno concreto per l’Islam», ovvero la dimostrazione di aver difeso o protetto la religione sciita e i suoi precetti, e di non essere stati condannati per apostasia, corruzione, appropriazione indebita, peculato, furto, gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione, vendita illegale di terre incolte o di risorse naturali. La stessa legge del 1984 precisa che spetta, anzitutto, al ministero dell’Interno, prima ancora che al Consiglio dei guardiani, vagliare le candidature e verificare le opinioni politiche e le condizioni sociali dei candidati.

La verifica sulle candidature ha permesso di escludere dalla competizione elettorale, senza alcuna motivazione, molti esponenti non graditi al clero. Nelle elezioni del 1980 e in quelle del 1988, ad esempio, furono esclusi alcuni comunisti ed esponenti dell’ala estrema di sinistra; mentre in quelle del 1984 i mujaheddin islamici e islamico-marxisti, così rafforzando la terza fase del processo rivoluzionario avviato da Khomeini (si veda il cap. II).

Un’altra modalità di controllo dell’elettorato passivo è stata, nella prassi, l’annullamento, sempre da parte del Consiglio dei guardiani, delle elezioni in località in cui esse avevano prodotto risultati indesiderati. Così, nelle elezioni politiche del 1980 e in quelle del 1984, il Consiglio ha annullato il risultato di trenta città, e solo l’intervento della Guida suprema ha consentito di ridurre a tre, nelle elezioni del 1988, il numero di tali atti d’annullamento.



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